Che fine faranno gli lsu in Campania? L’ho chiesto a giugno, mi rispondono a febbraio (la velocità del dimissionato Governo Letta!). Di seguito il testo dell’interrogazione (cofirmata dai colleghi portavoce alla Camera: Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto) e la risposta dal Ministero del Lavoro.
Sono sempre bene accette le Vostre riflessioni.
Atto Camera – Interrogazione a risposta scritta 4-01038
presentato da MICILLO Salvatore
testo di Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42
MICILLO, ROSTELLATO, TRIPIEDI, COMINARDI, BECHIS, BALDASSARRE, CIPRINI e RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
fin dal 1996 e poi con il decreto legislativo 468 del 1997, successivamente modificato con decreto legislativo n. 81 del 2000, la regione Campania ha avviato migliaia di lavoratori in progetti di lavori socialmente utili anche a titolarità regionale, aventi finalità di supporto ai servizi ed alle attività degli Enti Pubblici;
la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti (finalizzati ad una attività stabile nel tempo, difatti hanno durata di sei mesi prorogabili per non più di altri sei), era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in aree ad emergenza occupazionale;
i lavoratori percepiscono un sussidio di disoccupazione pari a circa euro 572, 68 mensili a fronte di una prestazione lavorativa di 20 ore settimanali ed in caso di utilizzo per un orario superiore è corrisposto un importo integrativo a carico dell’ente utilizzatore;
nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;
ancora oggi, i lavoratori assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali, ma non hanno un contratto scrictu sensu di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;
a oltre 15 anni le azioni intraprese dalla regione Campania per lo svuotamento del bacino dei lavoratori non sono state accompagnate da reali politiche attive per la stabilizzazione, bensì da una serie di atti normativi quali la legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 testo unico normativo della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro, il cui articolo 34 comma 4 prevedeva che: «la Regione programma e attua, con deliberazione di Giunta regionale e a valere sulle risorse disponibili su appositi capitoli di bilancio, i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti di attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468 (revisione disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), in forza alla Giunta Regionale» poi successivamente abrogati (con legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011, articolo 39), avallando e stigmatizzando di fatto una condizione lavorativa temporanea, come un vero e proprio lavoro «nero» legalizzato dallo Stato;
con la legge di stabilità n. 244 del 24 dicembre 2007 articolo 2 comma 549, a decorrere dal 2008 fu disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientravano negli obiettivi convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea attraverso la stipula di una apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo Nazionale per l’occupazione;
nel 2008 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al riparto delle risorse finanziarie (pari a 50 milioni di euro) destinate dalla legge 244 del 2007 alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti ai bacini delle regioni. Il criterio individuato è quello dell’incidenza percentuale del numero di lavoratori socialmente utili che ancora compongono il bacino regionale. L’amministrazione della Campania diede così il via ad una procedura virtuosa per la stabilizzazione dei lavoratori presso gli enti locali e le unità operanti presso i Settori della giunta regionale, interrottasi tuttavia l’avvento della nuova amministrazione presieduta dal Governatore Stefano Caldoro, e generando un corposo contenzioso in cui l’amministrazione risulta fortemente soccombente;
la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita in un contesto ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva come quella Campania rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali e di ordine pubblico della Campania, mentre aumentano le iniziative di lotta dei lavoratori;
alcune amministrazioni comunali sono ancora in attesa delle risorse economiche dovute dal riconoscimento del contributo straordinario per le stabilizzazioni –:
se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali iniziativa di competenza intenda adottare per favorire lo svuotamento del bacino e la stabilizzazione dei lavoratori (ad esempio mediante progetti di stabilizzazione – con mobilità – anche negli uffici periferici ministeriali e del Parastato);
se intenda promuovere una attenta verifica della destinazione degli stanziamenti effettuati a decorrere dal 2008 nonché promuovere ai lavoratori socialmente utili il riconoscimento dei benefici all’articolo 50 della legge 289 del 2002 (pensionamento anticipato) e previdenziale, contributivo ed assicurativo per tutto il periodo di utilizzo;
con quali tempi e in che modo il Governo intenda porre fine al grave meccanismo di utilizzo di lavoratori socialmente utili che vede di fatto lo Stato incentivare e finanziare quello che all’interrogante appare un sistema di precarietà legalizzata. (4-01038)
(l’interrogazione sugli Lsu nel sito della Camera)
La risposta del sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: