Per non perdere la tradizione il governo Renzi ha posto la fiducia pure sul decreto così detto “stadi” (323 sì, 168 no e 9 astenuti). Quindi, il decreto legge sulla violenza negli stadi è stato approvato. Tra le misure introdotte: l’inasprimento del Daspo, velocizzazione delle procedure di esame delle domande di asilo e avvio della sperimentazione della pistola elettrica da parte della Polizia. Non è così che si lavora. Non è la prima volta che lo diciamo. Abbiamo trasformato i nostri emendamenti in ordini del giorno. Il mio evidenzierà lo scontro giuridico che avverrà tra i poteri del Prefetto e quelli del Ministro. Sono l’87°.
La nuova normativa prevede disposizioni che il ministro andrebbe ad assorbire che già in realtà sono del Prefetto. Ad esempio in riferimento ad alcune partite considerate maggiormente “a rischio”– come ad esempio possono essere incontri di calcio dove in passato ci sono stati scontri tra contrapposte tifoserie – il settore ospiti degli stadi interessati è chiuso per un massimo di due anni.
Ebbene una tale misura, valida solo per certe partite, è già nelle corde dei prefetti.
La Camera, premesso che:
il Governo è intervenuto con il presente decreto-legge ad adottare norme in materia di rimedi in materia di con-trasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’interno; il comma 1, dell’articolo 1, del decreto-legge in esame, inasprisce le pene previste e punite dall’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
il primo Capo del decreto introduce modifiche all’attuale legislazione sul tema della violenza in occasione di incontri sportivi con l’inasprimento delle pene e alcune nuove misure atte a contrastare tale fenomeno;
l’articolo 4, comma 1, lettera a), introduce, nell’ambito della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’articolo 7-bis.1, che attribuisce al Ministro dell’interno « Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza » il potere di disporre « il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri, di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico »;
a tale riguardo appare opportuno chiarire il rapporto tra questi poteri ministeriali e quelli, analoghi ma territorialmente circoscritti, del Prefetto (derivanti dalla generale competenza sull’ordine
pubblico e la sicurezza riconosciutagli dal-l’articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); poiché la misura, valida solo per determinate partite, è già nella competenza dei prefetti, l’intervento con decreto del Ministro parrebbe giustificato dalla sola valenza biennale della misura stessa,
impegna il Governo
a valutare l’opportunità di coordinare, attraverso ulteriori iniziative normative, la previsione dei poteri attribuiti al Ministro dell’Interno con le analoghe facoltà riconosciute ai prefetti dalla legislazione vigente.
Illustrazione dell’ordine del giorno
Presidente, Colleghi
con il presente ordine del giorno intendiamo fare chiarezza sul riparto di poteri tra il Prefetto ed il Ministro dell’Interno che si rende necessario specificare con l’approvazione del presente decreto legge.
Infatti nel nostro ordinamento è ancora vigente l’art. 2 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza il quale conferisce al prefetto, nel caso di urgenza o grave necessità pubblica, la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Con le disposizioni contenute all’interno del provvedimento normativo in oggetto non risulta chiaro in che rapporti si pongano, da un lato la nuova disciplina che attribuisce poteri al Ministro dell’Interno e dall’altro la disciplina vigente, secondo la quale per questo tipo di materie è competente il Prefetto, nel proprio ambito territoriale provinciale, e non il Ministro dell’Interno.
Infatti vengono espressamente fatte salve le prerogative in materia del prefetto.
Ma specifichiamo quali sono tali prerogative prefettizie:
il prefetto, in quanto autorità competente per l’ordine e la sicurezza pubblica, può adottare – dietro segnalazione dell’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive – le misure che ritiene opportune in relazione allo svolgimento di partite di calcio ritenute a rischio.
Il provvedimento del prefetto può disporre la chiusura del settore ospiti e limitare la vendita dei biglietti della partita ai residenti nella provincia di svolgimento della gara. Il prefetto può ancora vietare la vendita di biglietti attraverso i circuiti telematici nonché il divieto di cessione del biglietto da parte dell’acquirente ad altro tifoso non residente nella provincia o regione di svolgimento della gara.
Inoltre, sempre il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica può disporre:
·1) che venga spostata ad altra data lo svolgimento della manifestazione sportiva
·2) il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni.
Pertanto, cosi come formulata, la nuova normativa, potrebbe essere interpretata nel senso di far riferimento ad una misura di carattere generale attraverso la quale, relativamente ad alcune partite considerate maggiormente “a rischio”– come ad esempio possono essere incontri di calcio dove in passato ci sono stati scontri tra contrapposte tifoserie – il settore ospiti degli stadi interessati è chiuso per un massimo di due anni.
Ebbene una tale misura, valida solo per certe partite, è già nelle corde dei dei prefetti. Prevedere una competenza ministeriale può essere giustificato solo dal fatto che questi ha la possibilità di allungare fino a due anni la durata del provvedimento.
La ratio che pervade tale specifico provvedimento sembra essere quella di dare luce e visibilità ad un ministro dell’interno, il tutto a scapito del prefetto. L’unica giustificazione sembra appunto essere quella di “apparire” all’interno della vetrina mediatica. Il problema violenza degli stadi, quindi, viene strumentalizzato e trasformato in una sorta di “vetrina politica” da sfruttare a piacimento di questo o di quell’altro ministro del governo.