“Gentile politico, che differenza c’è tra una laurea in scienze della formazione primaria conseguita a marzo e una laurea in scienze della formazione primaria conseguita a giugno? Solo una distanza temporale di tre mesi! Su questa differenza il ministro Profumo con il DM 53/2012 ha costruito la mia, e non solo mia, esclusione dalla IV fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento e quindi ha costruito la mia, e non solo la mia, esclusione dal mondo lavorativo!!! Le sembra normale e/o giusto? A me non sembra normale e non sembra giusto. A mio modestissimo parere con il DM 53/2012 il ministro ha violato gli articoli 1, 3 e 4 della costituzione!!! La prego, intervenga in sede parlamentare e faccia un’interrogazione al ministro Carrozza su questa questione. Con osservanza, R.D.Z.”
E’ così che mi scriveva il 23 giugno scorso una docente, alla quale ho fatto seguito immediatamente con un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Ministro Maria Chiara Carrozza, attendo ora una risposta entro i 30 giorni canonici.
Il testo dell’interrogazione:
MICILLO. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il 14 giugno 2012 il Ministro pro tempore Profumo ha adottato il decreto ministeriale n. 53 con il quale ha consentito l’inserimento nella quarta fascia della graduatoria provinciale dei docenti laureatisi in scienze della formazione primaria entro il marzo del 2012;
così facendo non ha consentito l’inserimento nella quarta fascia della graduatoria provinciale dei docenti che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria entro giugno 2012;
al 10 luglio 2012 era stato fissato il termine ultimo di inserimento;
la decisione ministeriale ha sollevato tanto malcontento nei docenti della prima fattispecie indicati in premessa, considerando la citata disposizione come ingiusta e discriminante;
il 23 febbraio 2012 il Parlamento nel corso dell’iter di conversione del decreto cosiddetto «milleproroghe», nonostante il parere contrario dell’Esecutivo, aveva approvato a larga maggioranza l’ordine del giorno n. 9/4865-b/21 che impegnava il Governo a «inserire nella fascia aggiuntiva tutti i docenti che avessero conseguito l’abilitazione presso le facoltà di scienze della formazione primaria entro la data di scadenza delle domande prevista dal decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all’articolo 14 del decreto-legge n. 216 del 2011»;
il risultato è che i docenti pur detenendo il medesimo titolo si ritrovano discriminati laddove la differenza è creata da qualche mese solamente dal conseguimento dello stesso;
si tratta di un aspetto non marginale se si considera che la distanza temporale di 3 mesi determina l’esclusione dalla IV fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento;
detta situazione si traduce in una esclusione che preclude l’opportunità di inserimento lavorativo nel mondo della scuola –:
quali iniziative intenda assumere per ripristinare un criterio egalitario in tale materia posto che nell’adottare il decreto n. 53 non si è tenuto conto dell’ordine del giorno n. 9/4865-b/2 creando di fatto diseguaglianza tra docenti che detengono il medesimo titolo universitario. (4-01180)