Arriva oggi in Aula la Discussione del disegno di legge (per l’esame e la votazione della questione pregiudiziale presentata) su S. 896 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (Approvato dal Senato). (C. 1417). Io mi sto occupando in queste ore (ci hanno dato solo 22 ore per esaminare il testo!!!) del seguente articolo in particolare. Per chi volesse suggerirmi delle aggiunte alias “emendamenti” segnalatemele al mio indirizzo di posta della Camera: micillo_s@camera.it entro le ore 17.30 al massimo.
Sarò felice di integrarle alle mie proposte.
Articolo 3-bis.
(Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti ed internati).
1. All’articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato».
2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.
2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.
3. I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato»;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole: «all’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3 e 3-bis» e le parole: «sulla base delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse».