I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
in data 12 agosto 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale – contratti pubblici n. 94 il bando di assegnazione dei lavori per la costruzione dell’impianto termovalorizzatore di Napoli est nel territorio di Giugliano in Campania (Napoli);
tale bando di gara dà il via alla procedura per la concessione dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del termovalorizzatore per i rifiuti stoccati in balle in regione Campania;
l’appalto è di circa 450 milioni di euro;
la costruzione dell’impianto sarà avviata entro dicembre e ultimato nel giro di 3 anni; troppi però sono i dubbi circa l’organicità delle ecoballe (combustibile solido secondario) dato che, a causa della fermentazione, la frazione organica si è trasformata in FOS, cioè frazione organica stabilizzata;
da oltre 10 anni il territorio del giuglianese (Napoli) ha un gravame di circa 35 discariche, legali e non, tra queste la discarica di «Taverna del Re», dove sono depositate circa 7 milioni di eco balle, mai sottoposte ad alcun procedimento di caratterizzazione occupanti una superficie equivalente a quasi 360 campi di calcio;
il decreto-legge n. 61 del 2007, convertito dalla legge n. 87 del 2007, vieta la realizzazione di impianti di smaltimento finale in questo territorio;
l’articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza arrecare pregiudizio all’ambiente; a tal fine, gli articoli 9 e 10 della suddetta direttiva stabiliscono che tutti gli stabilimenti che effettuano il trattamento dei rifiuti debbono ottenere un’autorizzazione delle autorità competenti relativa, in particolare, alle precauzioni necessarie in materia;
esistono innumerevoli studi di settore che rilevano una incidenza mortale di malattie incurabili e svariate patologie, addebitabili alle polveri prodotte dagli inceneritori;
il quinto programma politico e di azione della Comunità europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, completato dalla decisione n. 2179/98/CE, sul suo riesame, indica come obiettivo il «non superamento dei carichi e dei livelli critici» di alcuni inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOx), il biossido di zolfo (SO2), i metalli pesanti e le diossine, mentre in termini di qualità dell’aria l’obiettivo è una effettiva protezione di tutti i cittadini dai rischi riconosciuti per la salute provocati dall’inquinamento atmosferico;
la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti dispone severe restrizioni in materia;
si registra la violazione dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia, l’ultima nel dicembre 2012;
l’idea di costruire un nuovo inceneritore, atteso che il quadro normativo comunitario non contempla il termine «termovalorizzatore», nel territorio comunale di Giugliano in Campania, in un territorio già compromesso dalla presenza del sito di stoccaggio «Taverna del re», sta causando enorme preoccupazione nei cittadini che abitano nella cosiddetta Terra dei fuochi;
come noto, infatti, sui suoli di Taverna del Re, oggi giacciono milioni di «ecoballe», sulla cui composizione non vi sono elementi di garanzia, rendendone difficile una corretta gestione nel rispetto della salute dei cittadini e dell’ambiente;
il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, ha programmato per lo smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati soprattutto nell’area di Taverna del Re un complesso impiantistico da localizzare nell’area di Giugliano/Villa Literno; infatti l’articolo 10 comma 6-bis recita: «Al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, l’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato, acquisita l’intesa rispettivamente con la provincia di Napoli o con la provincia di Caserta e sentiti i comuni interessati, presso un’area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o Villa Literno, ovvero trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della regione Campania»;
non è dato sapere se le procedure previste nell’articolo citato siano state espletate e, nel caso, se esistano documenti che ne certifichino l’esito;
con riferimento a queste stesse procedure, in una nota che la provincia di Napoli inviò nel 2011 al presidente della regione Caldoro e all’assessore all’ambiente Giovanni Romano si legge che la natura e la relativa tipologia tecnica dell’impianto da realizzare sarebbe stata determinata dall’esito della caratterizzazione chimico-fisica della balle operata dall’ARPAC;
è lecito chiedersi se questa caratterizzazione sia stata realizzata e nel caso, quali siano i risultati, visto che ormai da anni si chiede l’istituzione di una commissione tecnico-scientifica indipendente per analizzare e valutare la composizione delle balle;
il decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, all’articolo 8-bis, comma 1, afferma: «Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un’adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa (Caserta), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2097, n. 244»;
il riferimento alla parte organica dei rifiuti rende difficile immaginare che ci si riferisca alle balle che invece, secondo il bando, è il materiale che si vuole inviare all’incenerimento;
tra l’altro per beneficiare dei cosiddetti CIP 6 dovremmo avere anche fare con fonti di energia rinnovabile il che, secondo quando definito all’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE, esclude la frazione non biodegradabile dei rifiuti dalla categoria delle fonti energetiche rinnovabili; da questo bisogna dedurre che, non solo il rifiuto prevalentemente non biodegradabile di cui sono composte le balle non può beneficiare dei contributi CIP 6; tale considerazione riguarda più che altro motivazioni di carattere economico che potrebbero ripercuotersi sui costi dell’operazione per la realizzazione dell’inceneritore la quale, se da un lato viene spinta come quella indicata anche dal Piano regionale di gestione di rifiuti urbani (PRGRU), dall’altro può indurre a riconsiderare seriamente l’altra soluzione che lo stesso Piano propone come alternativa all’inceneritore, ma che non viene presa in considerazione perché ritenuta non in linea col principio di riduzione di volume di rifiuto da conferire in discarica, vale a dire la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico – o la riconversione della linea del trattamento meccanico dello STIR più vicino alla zona di massima concentrazione di rifiuto stoccato che è quello di Giugliano – mirata alla riqualificazione del trito-vagliato stoccato;
questa soluzione anche se non in linea con il PRGRU, perché produrrebbe un maggior volume di rifiuto finale, ha il vantaggio di poter ottenere un prodotto inerte e sicuramente, di gran lunga meno impattante dal punto di vista ambientale rispetto alle ceneri leggere e pesanti provenienti dall’inceneritore, che seppure in volume minore sono estremamente più pericolose per la salute; inoltre, un trattamento meccanico non pone il problema del trattamento delle acque che, utilizzate nell’inceneritore per raffreddare le ceneri, ne escono largamente contaminate dai metalli pesanti con cui vengono a contatto –:
anche alla luce degli incontri che il Ministro dell’ambiente, del territorio e del mare ha avuto con gli organi regionali e gli enti locali, di quali elementi disponga in merito a tale vicenda e quali posizioni intenda esprimere;
se, in relazione a tale vicenda, non si intenda verificare l’attualità del rischio di infrazione comunitaria anche tenendo conto dei nuovi orientamenti dell’Unione europea in tema di rifiuti nonché dei programmi europei che mettono al bando dal 2020 gli impianti inceneritori chiedendo ai paesi aderenti l’innalzamento dei livelli di raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali nonché la disposta biodiversità europea;
se il Governo non intenda verificare e approfondire, nell’ambito delle proprie competenze, le recenti e continue dichiarazioni di Carmine Schiavone, che da giorni indica attraverso i media la gravità degli svernamenti effettuati in venti anni nel napoletano finanche radioattivi, valutandone eventuali conseguenze sul piano delle responsabilità e in tema di costi ambientali e sanitari nonché intervenendo, per quanto di competenza, in merito alla bonifica di tale territorio.
(2-00203) «Micillo, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo, Cecconi, Di Vita, Baroni, Dall’Osso, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Pinna, Nesci, Carinelli, Spessotto, Vignaroli, Fico, Luigi Di Maio, Lupo, Benedetti, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Parentela, Gallinella».
(testo pubblicato su Atti Indirizzo e Controllo Camera dei Deputati dell’11 settembre 2013)