Presidente, colleghi, il tempo di tutti i cittadini italiani è scandito dal “calendario gregoriano”, trattasi di un calendario solare, vale a dire un calendario che si basa sull’alternarsi delle stagioni. Secondo detto calendario l’anno si compone di 12 mesi di durata variabile (da 28 a 31 giorni) e per un totale di 365 oppure 366 giorni.
Questa affermazione, che a prima vista potrebbe sembrare ovvia, in realtà non lo è. Infatti mentre per il “quisque de populo” l’anno si compone come detto poc’anzi, di 12 mesi, per un soggetto carcerato invece il tempo ha una durata ed un significato diverso.
Secondo questo governo, il quale sarò ricordato come il governo che si sostituisce in tutto e per tutto al parlamento – anche per quanto riguarda la concessione del provvedimento di indulto, atto di matrice assolutamente parlamentare – un anno non dura 12 mesi, bensì ne dura solo 7.
Avete capito bene cari colleghi, per ogni 6 mesi dove il condannato – detenuto in carcere – abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione sarà concesso uno sconto di pena di 75 giorni. Il conto è presto fatto,ad ogni anno di buona condotta corrisponde uno sconto di pena pari a 150 giorni. Vengono pertanto detratti 5 mesi ogni anno di buona condotta. Un anno di carcere non significherà più 12 mesi di carcere, bensì dovrà essere letto come 7 mesi di carcere.
Cari colleghi questa situazione è a mio avviso paradossale, ecco pertanto perché con il nostro ordine del giorno suggeriamo al governo una diversa chiave di lettura dell’istituto della liberazione anticipata per buona condotta. Con questo nostro atto, firmato da me ma portato avanti idealmente da tutto il movimento 5 stelle, vogliamo spingere il Governo a fare in modo di rendere tale istituto della “liberazione anticipata speciale” operativo solo dopo un determinato periodo di tempo scontato all’interno della casa di reclusione. Tale determinato periodo di tempo deve, a nostro avviso, essere pari ad almeno la metà della pena prevista dal giudice
Per riprendere un argomento a me caro, se ad esempio un soggetto venisse condannato, per attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti, ad una pena di tre anni – pari a 36 mesi – , ebbene secondo l’impostazione data dal governo questo soggetto potrebbe uscire di prigione, nel caso di buona condotta, dopo un periodo pari ad un anno e 9 mesi.
36 mesi di reclusione presso la casa circondariale si trasformano magicamente in 21 mesi.
Ebbene secondo l’impostazione da me presentata, sempre riprendendo l’esempio fatto di cui sopra, il trafficante di rifiuti dovrebbe scontare, regolarmente e senza sconti di pena, un anno e mezzo di prigione e dopo tale periodo, qualora ricorrano i requisiti della buona condotta ed abbia effettivamente dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, allora si potrebbero iniziare le eventuali agevolazioni dovute al corretto comportamento. Quindi il periodo di detenzione potrebbe accorciarsi, qualora il governo dovesse operare nella direzione da noi suggerita, di soli 4 mesi e mezzo.
Attenzione cari colleghi, da 450 giorni a 135 giorni. I numeri parlano da soli.
Tutto questo, cari colleghi, nel rispetto di un principio sacrosanto che qualsiasi diligente studente della facoltà di giurisprudenza al secondo anno di corsi ha ben impresso nella mente. Sto parlando del principio di effettività della pena, sto parlando della corrispondenza tra la pena irrogata con sentenza di condanna e l’effettiva espiazione di essa.
Quale corrispondenza possiamo avere se 365 giorni ne diventano 215 ?
(Illustrazione del mio ordine del giorno nella seduta di martedì 4 febbraio 2014 sulla conversione del decreto legge per la riduzione controllata della popolazione carceraria. Meglio noto come “svuotacerceri”. Il Governo mediante il sottosegretario alla Giustizia Berretta ha dato parere contrario)