Atto Camera. Interrogazione a risposta scritta 4-06167
presentato da MICILLO Salvatore
testo di Venerdì 26 settembre 2014, seduta n. 299
MICILLO, BUSTO, DE ROSA, DAGA, MANNINO, TERZONI, SEGONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
con la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, si prevede, tra l’altro, l’istituzione e la disciplina delle Città metropolitane;
tale legge nulla precisa, tuttavia, con riferimento al procedimento elettorale dei consigli metropolitani all’interno dei comuni commissariati per infiltrazioni malavitose;
il silenzio della legge ha spinto i tecnici del Ministero dell’interno ad emanare una circolare chiarificatrice sulla incerta questione;
con la circolare del Ministero dell’interno 32/2014 vengono evidenziate le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale. Al punto n. 5 della suddetta circolare si individua il corpo elettorale al 35o giorno antecedente la votazione e si precisa: «il corpo elettorale, sia per le elezioni dei consigli metropolitani, sia per le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali, è costituito dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica». Al secondo periodo del medesimo punto n. 5 si precisa: «Non possono, quindi, far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i sindaci e consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato. Ovviamente non sono elettori neppure gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del comune»;
secondo affermata dottrina e costante giurisprudenza le circolari amministrative non costituiscono una fonte del diritto ma esse rappresenterebbero l’opinione, anche se autorevole, della amministrazione che le ha emanate. Sempre in linea con questo orientamento, secondo diversi pronunciati giurisprudenziali, la circolare non vincola neppure gli uffici gerarchicamente subordinati, ai quali non è vietato di disattenderla senza che il loro provvedimento, adottato per risolvere il caso singolo, possa essere ritenuto illegittimo per violazione della circolare;
nella regione Campania le amministrazioni comunali di Giugliano in Campania e Quarto sono state sciolte per infiltrazioni malavitose per cui la gestione amministrativa è stata, ed è tuttora, affidata ad una commissione straordinaria;
trattasi pertanto di comuni comprendenti un considerevole numero di abitanti i quali resteranno senza rappresentanza all’interno degli organi della città metropolitana;
applicando quanto disposto dalla circolare anzidetta, i cittadini dei comuni commissariati, di fatto, non hanno la possibilità di poter esprimere alcun rappresentante in seno alla città metropolitana in quanto esclusi dal procedimento elettorale;
tale interpretazione costituisce un arbitraria presa di posizione a discapito della cittadinanza di tutti quei comuni che sono stati commissariati e che si vede privata del diritto di voto, ancorché di secondo grado, venendosi così a ledere principi costituzionalmente tutelati quali quelli sanciti dall’articolo 48 e 3 della carta costituzionale –:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per garantire ai cittadini dei comuni commissariati la possibilità di partecipazione al procedimento elettorale dei consigli metropolitani, così da poter esprimere i propri rappresentanti nella città metropolitana. (4-06167)