Oggi in aula alla Camera ho risposto all’interpellanza urgente sulla regolamentazione dell’utilizzo di sostanze chimiche nelle trivellazioni petrolifere, con particolare riferimento agli impianti di estrazione in Basilicata. Questioni su cui l’attenzione del Ministero dell’Ambiente è alta, con una costante attività di monitoraggio che avviene anche attraverso gli altri Enti istituzionali competenti.
La normativa vigente in materia non prevede l’utilizzo di sostanze chimiche coperte da “segreto industriale” e il regolamento REACH impone ai fornitori di sostanze pericolose l’obbligo di trasmettere gratuitamente al destinatario le schede di sicurezza con le caratteristiche di pericolo delle sostanze e con le misure atte a prevenire i rischi per la salute umana e per l’ambiente negli scenari d’uso previsti. I datori di lavoro dal canto loro sono tenuti a dare accesso ai lavoratori e ai loro rappresentanti a queste informazioni. Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alle schede di sicurezza per almeno 10 anni e di renderle disponibili, su richiesta, alle Autorità nazionali competenti e all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Nel caso degli impianti di estrazione siti in Basilicata, soggetti ad AIA e a VIA regionale, la Regione ha fatto presente che la documentazione tecnica presentata ai fini istruttori in tali procedure reca riferimenti alla composizione dei fanghi e alle modalità di gestione e smaltimento, segnalando che le sole acque di processo derivanti dalla trattazione dell’olio sono, in parte, destinate alla reiniezione in unità geologiche profonde mediante il pozzo “Costa Molina 2”, mentre i fanghi prodotti dall’impianto di trattamento acqua di strato devono essere smaltiti, a norma di legge, come rifiuto in discariche autorizzate.
L’impianto di trattamento delle acque di processo è stato allestito in funzione della reiniezione, in unità geologica profonda, delle acque di strato (associate al greggio e da esso separate). Nel provvedimento di ratifica di modifica non sostanziale dell’AIA di cui alla D.G.R. n. 627/2011 è stato autorizzato il prosieguo dell’attività di scarico in unità geologiche profonde delle acque di strato mediante il pozzo “Costa Molina 2” con prescrizioni poste in capo alla società Eni. In particolare, la prescrizione 7 prevede che, ai fini della caratterizzazione delle sostanze additive impiegate, il gestore deve trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio del predetto provvedimento, e successivamente con periodicità annuale, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza, all’ARPAB, all’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP), ai Comune interessati e all’Osservatorio Ambientale Val d’Agri una dettagliata relazione tecnica dalla quale risulti l’elenco delle sostanze additive utilizzate, la concentrazione, e le informazioni dei corrispondenti prodotti commerciali.