Aula Camera dei Deputati, 26 luglio 2019. Risposta ad interpellanza:
Ad eccezione di alcuni piani e progetti di competenza statale, il DPR n. 357/1997 demanda alle Regioni e alle Province autonome la competenza sulla gestione dei siti Natura 2000, compresa la Valutazione di Incidenza (VIncA), che deve essere attivata ogni qualvolta un progetto o un intervento si configuri come suscettibile di generare interferenze negative significative su un sito Natura 2000.
Per quanto concerne l’impianto di produzione di energia eolica da realizzarsi nel Comune di Conza della Campania, si osserva che, sebbene il progetto non sia stato esplicitamente considerato nell’ambito di una valutazione di incidenza, è stata inserita nel provvedimento autorizzatorio di cui al Decreto dirigenziale n. 257/2012, in conformità al parere della Commissione VIA, una prescrizione riguardante l’eliminazione di un aerogeneratore, in quanto “eccessivamente prossimo alla ZPS” e la definizione, di concerto con l’amministrazione comunale di Conza della Campania, di adeguate misure di compensazione ambientale. Dalla documentazione agli atti del Ministero dell’ambiente, risulta tra l’altro che nell’approvazione della variante del progetto, di cui al Decreto Dirigenziale n. 205/2016, il numero di aereogeneratori autorizzati precedentemente con D.D. n. 257/2012 sia stato ridotto di tre e, inoltre, sia stata stabilita la sostituzione del tipo di aerogeneratori con modelli di dimensioni inferiori.
Per quanto concerne il trasferimento alla competenza statale della Valutazione di Impatto Ambientale, attuata con il D.Lgs. n. 104/2017, che modifica la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente per gli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”, si evidenzia che, alla data di emanazione degli atti autorizzatori regionali (D.D. n. 257/2012 e D.D. n. 205/2016) concernenti il progetto in argomento, la competenza, per gli impianti eolici di potenza superiore ai 30 MW, ricadeva ancora in capo alle Regioni.
Tuttavia il Ministero, in qualità di Autorità attualmente competente per la VIA, valuterà se vi siano i presupposti per attivare i dovuti controlli da parte dei carabinieri forestali per l’accertamento di eventuali pregiudizi per l’habitat e l’avifauna derivanti dalla realizzazione dell’impianto de quo.
Nel contempo, la Regione ha rappresentato che chiederà all’ Arpac, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, una verifica sull’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere di compatibilità ambientale.