L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida divulgativa, dedicata al Superbonus (Ecobonus 110%), che potete scaricare qui link https://bit.ly/2WPC0nB.
Di seguito elenchiamo tutte le caratteristiche principali di questo rivoluzionario strumento
Il Superbonus dà la possibilità di poter detrarre il 110% delle spese derivanti dalla ristrutturazione di massimo due case. Le detrazioni sono ripartite agli aventi diritto in 5 quote annuali di uguale importo.
Per poterlo richiedere, occorre che le spese sostenute per gli efficientamenti previsti siano documentate ed a carico del contribuente.
Sono oggetto di detrazione solo le spese che rientrano nel periodo temporale che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per i seguenti interventi:
Non possono richiederlo i proprietari di: immobili residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Rientrano gli interventi di isolamento termico, che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e/o di sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompa di calore ad alta efficienza.
I massimali di spesa sono modificabili in base al tipo di intervento e di edificio.
I lavori di tipo “trainante” ottengono il 110% di detrazione, anche per le opere agevolate con l’ecobonus ordinario; i cosiddetti lavori “trainati”, rientrano come tali, come la sostituzione degli infissi o l’istallazione di schermature solari.
Inoltre il DL Rilancio permette di accostare anche l’istallazione di impianti fotovoltaici, nel caso con sistemi di accumulo e di colonnine per la ricarica delle auto elettrice. Il Superbonus sui lavori “trainati” si recupera in 5 anni.
Si ottiene il 110% grazie al miglioramento di due classi energetiche: l’efficienza dell’intero edificio, tipo una casa monofamiliare o un condomino, o dalla singola unità immobiliare sui cui interviene, se si tratta di unità che sia funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno come una villetta a schiera.
In aggiunta le persone fisiche che realizzano opere di ecobonus 110% “trainanti” e “trainati” possono applicarli al massimo su due unità immobiliari. Il passaggio parlamentare ha convertito il dl Rilancio, permettendo di cancellare il limite delle seconde case; ora c’è il solo vincolo di due unità, precisando che i lavori condominiali non rientrano in quanto non “consumano” il limite di due unità e per il sismabonus 110% non c’è nessuna restrizione quantitativa.
Rispettano i requisiti gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, purché siano nel rispetto degli standards minimi, del miglioramento delle due classi energetiche e che rientrino nei termini di “ristrutturazione edilizia”.
I lavori che rientrano nella detrazione fiscale si dividono in trainanti (i principali) e in trainati. Per interventi trainanti intendiamo:
A questi possono essere aggiunti lavori, detti trainati, che per rientrare nell’agevolazione devono essere eseguiti con almeno uno degli interventi trainanti.
I lavori trainati sono:
Possono accedere al Superbonus: le persone fisiche che sono proprietare o detentrici dell’immobile (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP fino al 30 giugno 2022), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le associazioni e le società sportive dilettantistiche registrate, esclusivamente per i lavori su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. I soggetti Ires e i titolari di reddito d’impresa o professionale possono utilizzare il Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni di edifici.
Il contribuente può scegliere, oltre la fruizione diretta della detrazione prevista, di usufruire di uno sconto dai fornitori dei beni o servizi, tipo: sconto in fattura, o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale possibilità riguarda le spese sostenute nel periodo dal 1° Luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi ai quali si applica il Superbonus, ma anche per gli interventi di rivalutazione del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, tipo: bonus facciate, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e prevede la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.
È possibile esercitare lo sconto anche per il singolo Stato Avanzamento Lavori (SAL), ma tenendo conto che non sono ammessi più di 2 SAL per intervento e che ciacun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento. In tale ipotesi, sia per l’Ecobonus che per il SismaBonus, l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese deve essere rilasciata anche per singolo SAL.
Scarica tabella con singole voci delle spese ammissibili alla detrazione https://bit.ly/3hGjuGj
L’ecobonus ha bisogno di una notevole documentazione, per poter farne richiesta servono:
Per quanto riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, i valori finali di trasmittanza termica devono rispettare:
inoltre:
Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, i valori di efficienza degli impianti sono indicati:
Ci sono due domande molto frequenti in merito al cambio degli infissi e i lavori nei singoli alloggi.
I primi rientrano nell’Ecobonus al 110% in 5 anni, solo se abbianti a lavori “trainanti”, anche se eseguiti dal condominio, l’unica clausola è che queste due opere avvengano “contestualmente”. Se il cambio delle finestre fosse eseguito da solo, il richiedente beneficerebbe delle detrazioni del 50% in 10 anni, sia come ecobonus e sia come ristrutturazione edilizia; in entrambi i casi è possibile richiedere lo sconto immediato in fattura o effettuare la cessione del credito d’imposta.
Per quanto riguarda i lavori eseguiti all’interno di un singolo appartamento di un condominio, senza interventi “trainanti” sulle parti comuni, non è possibile ottenere il superbonus 110%, perché bisognerebbe migliorare di due classi l’efficienza di tutto l’edificio. Fanno eccezione solo le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno.
Anche il SismaBonus aumenta al 110%, vengono agevolate le opere di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zone di rischio sismico 1, 2 e 3.
Un tecnico abilitato deve asseverare l’efficacia dei lavori alla riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese, anche in tal caso serve il visto di conformità e il professionista che apporrà tale verifica.
Il costo massimo è di 96 mila € per unità immobiliare. Al sismabonus 110% si possono abbinare l’istallazione di pannelli solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.
I condizionatori e le caldaie non rientrano nel 110% di detrazione dell’ecobonus. I condizionatori sono detraibili al 50% sui lavori edili e recuperabili in 10 anni. Le caldaie sono potenzialmente “trainanti”, ma solo se rispettano i requisiti del DL Rilancio, altrimenti beneficiano della detrazione al 65% o al 50%, a seconda del tipo di modello acquistato o della detrazione del 50% se è una manutenzione. In ambedue le circostanze c’è la possibilità dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito.
Lo sconto immediato in fattura è praticato dal fornitore, che offre di eseguire un certo intervento, in cambio di una riduzione del corrispettivo che può arrivare fino ad azzerare il prezzo nel caso del 110%. Il fornitore cede poi il credito alla banca per farsi finanziare i lavori. Anche in tale caso, bisogna attendere che il mercato si organizzi.
Il decreto Rilancio prevede la cessione alle banche e lo sconto immediato non solo per il Superbonus 110%, ma anche per altre detrazioni sui lavori, con la sola eccezione del bonus mobili e del bonus giardini, ai quali le detrazioni non si applicano.
L’Asseverazione è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi
specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus.
Le modalità di trasmissione della Asseverazione sono contenute nel Decreto Ministeriale Asseverazione siglato dal Ministro dello Sviluppo Economico scaricabile di seguito
L’asseverazione è compilata da un Tecnico Abilitato che antepone alla sottoscrizione dell’Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il tecnico, inoltre, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione.
Elementi essenziali dell’asseverazione pena la nullità sono:
Non sono considerate valide, le Polizze di Assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è
adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore ad euro 500.000.
L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:
L’asseverazione è comunque seguita, dopo il termine dei lavori,
dall’asseverazione tipo di all’Allegato 1.
L’Asseverazione deve essere compilata on line sul nel portale informatico dell’ENEA ad essa dedicato. Per poterla compilare il Tecnico Abilitato deve essere registrato al portale.
La compilazione deve avvenire secondo gli allegati precedentemente descritti (Allegato 1 e Allegato 2). Il modello modello compilato deve essere stampato e debitamente firmato su ogni foglio e timbrato – con il timbro professionale – sull’ultima pagina.
Il modello debitamente compilato deve essere digitalizzato e trasmesso ad ENEA attraverso il portale.
L’asseverazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso questa faccia riferimento a lavori conclusi. Al termine della trasmissione il Tecnico Abilitato riceverà un documento di avventua trasmissione (ricevuta) con un codice identificativo univoco attribuito dal sistema.
Le comunicazioni tra il Tecnico Abilitato e ENEA – ad eccezione della comunicazione per asseverazione infedele – avvengono attraverso l’area personale riservata nel portale informatico dell’ENEA dedicato all’Asseverazione.
La comunicazione per l’asseverazione infedele avverrà a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
Al fine di consentire ai beneficiari l’accesso alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto previsti dall’art. 121 del Decreto rilancio, ANEA effettua un controllo automatico attraverso il protale internet. I controllo è volto a verificare la completezza della documentazione fornita.
Per ogni istanza ENEA verifica che sia fornita dichiarazione:
All’esito positivo del controllo, ENEA rilascia la ricevuta informatica con codice identificativo della domanda.
Nei casi in cui l’Asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere ai fini della verifica, è acquisita la dichiarazione del Tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.
ENEA, in tali casi, all’esito positivo del controllo, rilascia una ricevuta informatica con codice univoco identificativo della domana che evidenzi la caratteristica di “stato avanzamento lavori”.
Tale codice è abilitante ad accedere alle opzioni di cui all’art. 121 del decreto rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento dei lavori dichiarato.
Il tecnico che optera per lo stato di avanzamento lavori, in ogni caso, al termine dei lavori, dovrà fornire l’asseverazione. ENEA, all’esito positivo della verifica, fornirà una ricevuta con codice informatico univoco identificativo della domanda che evidenzierà la caratteristica di “intervento realizzato”. Tale codice è abilitante al riconoscimento degli importi residui.
Se trascorsi 48 mesi dall’asseverazione di stato di avanzamento lavori non dovesse pervenire la conclusiva, ENEA comunicherà all’Agenzia delle Entrata la mancata conclusione dei lavori per il seguito di competenza.
ENEA svolge i controlli a campione volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio. Le procedure sono quelle previste dal Decreto del Ministro dello Svilippo Economico del 11 maggio 2018 pubblicato in gazzetta ufficiale 11 settembre 2018 serie generale n. 211.
ENEA entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Asseverazione per le istanze presentate nel 2020 ed entro il 31 gennaio 2021, per le istanze presentate nel 2021 elaborerà e sottoporrà alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle asseverazioni e sulla regolarità delle Asseverazioni stesse.
Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni annualmente presentate. ENEA eseguirà i controlli di cui al comma asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.
Il programma di controlli specifica le istanze da verificare documentalmente ed in situ. Le verifiche non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11
maggio 2018.
I risultati dei controlli saranno trasmesse da ENEA alla Direzione Generale per l’approvvigionamento l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello viluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa.
La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, procede nei confronti del Tecnico Abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione infedele con la contestazione di cui all’articolo 14 della legge n. 689 del 1981. La comunicazione al Tecnico avverrà attraverso posta eletttronica certificata (PEC).