Lunedi 20 ore 12 arriva in aula in discussione generale la nostra proposta di legge “delitti contro l’ambiente”.
Il testo uscito dalla Commissione Giustiza prevede l’introduzione nel codice penale dei delitti ambientali.
Art. 1. |
1. Dopo il Titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente: |
«TITOLO VI-bis |
DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE |
Art. 452-bis. – (Inquinamento ambientale). – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: |
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; |
2) dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. |
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. |
Art. 452-ter. – (Disastro ambientale). – Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. |
Costituisce disastro ambientale l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema o l’alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l’offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. |
Quando il disastro è cagionato in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
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Art. 452-quater. – (Delitti colposi contro l’ambiente). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà. |
Art. 452-quater.1. — (Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente. |
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento: |
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria; |
2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. |
Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. |
Art. 452- quater. 2 – (Impedimento del controllo). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. |
Art. 452-quinquies. – (Circostanze aggravanti). – Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste dall’articolo 416 sono aumentate. |
Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti nel presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dall’articolo 416-bis sono aumentate. |
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l’associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. |
Art. 452-sexies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione a delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-quinquies nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. |
Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo , e comunque non superiore ad un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso. |
Art. 452-septies. – (Confisca). – 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452 quater.1, 452 quater.2 e 452-quinquies commi 1 e 3, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato. |
2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca». |
Art. 452-octies. – (Ripristino dello stato dei luoghi.). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice. |
3. All’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca». |
4. All’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole «416-bis,» inserire le seguenti «452-ter, 452-quinquies comma 1,» e dopo le parole «, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356,» inserire le seguenti «dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». |
4-bis. All’articolo 32-quater, primo comma, del codice penale dopo la parola. “437” sono inserite le seguenti: “452-bis, 452-ter, 452-quater. 1” |
5. All’articolo 157, sesto comma, secondo periodo del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui al titolo VI-bis del libro II,». |
5-bis. Dopo l’articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 118-ter. – 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater.1 del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia. |
6. L’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è così modificato: |
a) nel comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per la violazione dell’articolo 452-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell’articolo 452-ter la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; b-bis) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; b-ter) per il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ai sensi dell’art. 452-quater.1, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote: c) per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell’articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.»; |
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per una durata non superiore ad un anno per il delitto indicato nella lettera a). 1-ter. Nei casi di condanna per i delitti indicati nell’articolo 452-quater, le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste nel comma precedente, sono ridotte di un terzo». |
7. Dopo la Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente: Parte Settima. Modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale:
Articolo 319 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni che seguono si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Articolo 320 (Prescrizioni) 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria devono impartire al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi . Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l’accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.
Articolo 321 (Verifica dell’adempimento). 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo accertatore ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione .
Articolo 322 (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore) 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 320 e 321 2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza o la Polizia Giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.
Articolo 323 (Sospensione del procedimento penale) 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’art. 321, commi 2 e 3. 2. Nel caso previsto dall’art. 322, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.
Articolo 324 (Estinzione del reato) 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 321, comma 2 2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1 3. L‘adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 321, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Articolo 325 (Norme di coordinamento e transitorie) 1. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. »
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Art. 1-bis. |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |