L’Italia è sotto procedura di infrazione per non aver ottemperato agli obblighi previsti dalla Direttiva Europea 2008/59/CE sulla qualità dell’aria.
Lavoriamo costantemente per evitare che i cittadini italiani paghino più di quando spetta loro.
Le procedure di infrazione portano a sanzioni che pagano tutti i cittadini.
Lascio qui la mia relazione.
Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, comi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(C. 2267 Governo, approvato dal Senato)
In qualità di relatore, riferisco alla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2019 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, comi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (C. 2267 Governo, approvato dal Senato).
Si può evidenziare come questo atto testimoni la volontà del Governo di avviare il green new deal, a partire dalle misure volte a ridurre l’inquinamento atmosferico.
Alcune aree del Paese, densamente popolate, come la Pianura Padana, registrano sistematicamente valori ben superiori ai limiti indicati dall’Unione europea sia per il PM10 (il particolato e le polveri sottili) sia per il NO2 (biossido di azoto). Le cause antropiche sono note: il traffico, il riscaldamento domestico e le emissioni industriali e purtroppo sono noti anche gli effetti letali.
Per questo l’Unione europea ha aperto nei confronti dell’Italia due procedure di infrazione, la n. 2147 del 2014 e la n. 2043 del 2015, per mancata ottemperanza del nostro Paese agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50 della Comunità europea, relativa alla qualità dell’ambiente e per un’aria più pulita in Europa. Numerose misure del presente decreto sono infatti dirette a quelle aree del Paese in cui si sono registrati valori superiori alle soglie stabilite a livello europeo.
Il decreto in esame si pone l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini italiani e dell’ambiente agendo sia a livello locale, sia con misure di contrasto al riscaldamento globale.
L’articolo 1 disciplina l’approvazione – con decreto del presidente del Consiglio da adottare entro novanta giorni – del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della
qualità dell’aria, che dovrà essere coordinato con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico. Tale programma dovrà contenere le misure attuative della citata direttiva europea (comma 1).
Viene quindi esplicitato l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati in tale programma (al comma 2).
Al Senato è stato anche introdotto il comma 2-bis, che istituisce un tavolo permanente interministeriale per l’emergenza climatica, specificandone la composizione e la funzione di monitorare le azioni del Programma.
L’articolo 1-bis modifica la denominazione del CIPE in Comitato interministeriale per la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L’articolo 1- ter istituisce un fondo denominato “Programma #iosonoAmbiente”, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare, nelle scuole di ogni ordine e grado, campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, con particolare riguardo agli strumenti e alle
azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
In tali ambiti, il fondo finanzia progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell’ambito delle tematiche individuate dall’art. 3 della L. 92/2019, sull’insegnamento dell’educazione civica (comma 2).
Il comma 3 definisce le modalità di redazione dei progetti mentre i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’istruzione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore deldecreto (comma 4).
L’articolo 2 istituisce un fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con la finalità di riduzione delle emissioni climalteranti.
Il fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 255 milioni di euro dal 2019 al 2024 (5 milioni € per il 2019, 70 milioni € per il 2020, 70 milioni € per il 2021, 55 milioni per il 2022, 45 milioni € per il 2023 e 10 milioni € per l’anno 2024).
Le risorse per il nuovo fondo sono una parte di quelle attribuite, per gli anni dal 2019 al 2024, al Ministero dell’ambiente, quale quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra.
In particolare, ai sensi del comma 1, i residenti nei comuni italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria potranno godere – fino ad esaurimento delle risorse – di un “buono mobilità” pari a 1.500 euro per le autovetture fino alla classe Euro 3 ed a 500 euro per i motocicli fino alla classe euro 2 ed euro 3 a due tempi, rottamati entro il 31 dicembre 2021. Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale nonché di biciclette anche a pedalata assistita, entro i successivi tre anni. Il “buono mobilità” non costituisce reddito imponibile e non rilevi ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Si demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata), la definizione delle condizioni e delle modalità per l’ottenimento e l’erogazione del bonus mobilità. Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
quindi in una data che verrà a scadere tra pochi giorni.
Il comma 2 finanzia progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, con una somma pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I progetti dovranno essere presentati al Ministero dell’ambiente dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per la realizzazione di un’unica opera, che siano stati interessati dalle sopra citate procedure di infrazione comunitaria.
Per quanto riguarda le modalità ed i termini di presentazione delle domande, si rinvia ad un apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge; si prevede comunque l’adozione di criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti.
L’articolo 3 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o
l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici o non inferiori ad “euro 6” immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019.
I progetti in questione possono essere presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria e sono selezionati dal Ministero dell’ambiente in base all’entità del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Anche tale onere è coperto a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata al Ministero dell’ambiente.
Si demanda ad un apposito decreto del Ministero dell’ambiente la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento.da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
L’articolo 4 al comma 1 prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (comma 1).
Anche tale onere è coperto a valere su quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 destinata al Ministero dell’ambiente.
La definizione delle modalità per la progettazione degli interventi da parte delle città metropolitane e il riparto dei fondi sono demandati ad un decreto del Ministro dell’ambiente, tenendo conto, in particolare, dei criteri di selezione della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell’area, dei livelli di qualità dell’aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria (comma 2).
Il comma 3 prevede – entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 – la presentazione da parte di ciascuna città metropolitana delle progettazioni corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Al Ministero dell’ambiente, che approva almeno un progetto per ciascuna città metropolitana, (comma 3).
Il comma 4 prevede l’introduzione del rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico, tra i criteri previsti per l’affidamento della realizzazione delle opere da parte delle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. A tale previsione si affianca l’obbligo – quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico – di darne motivatamente conto negli atti di affidamento, pubblicati sul proprio sito internet (comma 4).
Il comma 4-bis prevede che le citate autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al
dissesto idrogeologico operino in raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di distretto idrografico.
Il comma 4-ter consente di affidare ke attività di rimboschimento agli imprnditori agricoli.
Con i commi da 4- quater a 4 octies si integra il cosiddetto testo unico forestale (decreto legislativo n. 34 del 2018, artt. 3 e 7), al fine di:
Con il comma 4-novies si stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino.
L’articolo 4-bis, introdotto al Senato istituisce al comma 1, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021. Il fine è quello di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese.
Il comma 2 demanda la definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo a un decreto interministeriale (Ministro delle politiche agricole e Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata), da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Si specifica quindi che gli interventi finanziati sono erogati in conformità al regime europeo degli aiuti de minimis nel settore agricolo.
L’articolo 4- ter reca misure volte ad elevare gli standard di qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani, anche in funzione di contrasto ai cambiamenti climatici. In particolare, si prevede la creazione di una Zona economica ambientale (ZEA) con agevolazioni di varia natura per le attività economiche virtuose sul piano ambientale.
L’articolo 4-quater introduce il “Programma Italia verde, che comprende iniziative di diverso tipo per favorire attività di gestione sostenibile delle città italiane, tra cui la previsione dle conferimento del titolo di “Capitale verde d’Italia”.
L’articolo 4-quinquies introduce il programma sperimentale mangiaplastica, finanziato con un fondo di 2 milioni di euro per il 2019, 7 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e altri 11 milioni fino al 2024, volto al contenimento della produzione di rifiuti in plastica tramite l’utilizzo di eco-compattatori.
L’articolo 5 disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea.
Il comma 1 consente al Commissario unico per le discariche abusive la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, dei seguenti enti:
Il comma 1 prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere al personale di cui si avvale il Commissario, inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al successivo comma 3, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti delle risorse disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite.
Il comma 2 prevede che il Commissario unico sia scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resti in carica per un triennio, e sia collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.
Al Commissario è corrisposto – in aggiunta al trattamento economico fondamentale a carico dell’amministrazione di appartenenza – un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti.
Il comma 3 assegna al Commissario unico una struttura di supporto composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni
pubbliche
Il comma 4 prevede che il Commissario di cui al comma 1 operi, sulla base di una specifica convenzione, in una sede presso il Ministero dell’ambiente
Il comma 5 stabilisce che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, compresi gli oneri dovuti per la stipula delle convenzioni previste, siano poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
Il comma 6 prevede la nomina – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell’ambiente e il Ministro per il sud e la coesione territoriale – di un Commissario unico, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, e degli ulteriori interventi previsti all’art.
4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Il Commissario unico subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2017, che cessa dal proprio incarico.
Il comma 7 prevede – aggiungendo il comma 8-bis all’articolo 2 del D.L. 243/2016 – la possibilità per il Commissario unico di avvalersi al massimo di due sub commissari, in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi. I due sub commissari operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico.
L’articolo 5-bis posticipa di tre anni il termine (che diversamente scadrebbe il 31 dicembre 2019) per lo svolgimento dell’attività della Unità Tecnica-Amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.
L’articolo 5-ter prevede il programma sperimentale “Caschi verdi per l’ambiente”, finalizzato a promuovere iniziative di carattere internazionale di tutela e salvaguardia ambientale, per i quali è autorizzata la spesa di 2 milioni anni dal 2020 al 2022.
L’articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali.
Il comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati
ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai soggetti di cui
all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dai concessionari di servizi pubblici nonché dai fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità.
La norma richiama l’attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, specificando che resta fermo il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente.
Si stabilisce che, entro 180 giorni, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti con modalità telematica dall’ISPRA; si prevede poi che l’ISPRA provvede ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del MATTM denominata «Informambiente».
Il comma 5, per le finalità di cui al comma 4 in materia di attività dell’ISPRA, autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
L’articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media e grande struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina.
Il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure o per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi. Esso è attribuito, nell’ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore offerto dall’esercente non dovrà essere un contenitore monouso ma può essere di proprietà del cliente purchè, in entrambi i casi, siano idonei dal punto di vista igientico.
Il comma 2 demanda le modalità di attuazione ad un decreto interministeriale (Ministro dell’ambiente e Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata) da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Il decreto ministeriale dovrà, tra l’altro, prevedere specifiche verifiche che permettano di rilevare che l’attività di vendita in parola sia svolta per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.
Sono quindi previste le norme per la copertura finanziaria, nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto della legislazione dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato “de minimis”.
L’articolo 8 prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 15 gennaio 2020
della sospensione del termine per il pagamento dei tributi non versati e altri adempimenti contributivi, previdenziali e assicurativi disposta in seguito agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
Si specifica la facoltà del pagamento in massimo 120 rate mensili di pari importo da versare a partire dal 15 gennaio 2020.
La disposizione, che si applica alle popolazioni dei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria è adesso integrata dall’articolo 8, comma 2, del decreto legge “eventi sismici”, al fine di ridurre i pagamenti sospesi al versamento del 40 per cento dell’importo complessivo (la cosiddetta ‘busta paga pesante’).
L’articolo 8-bis reca la clausola di salvaguardia, secondo cui le disposizioni in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.