Per l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, con decreto ministeriale n. 46 del 1° marzo 2016 è stato nominato il Consiglio Direttivo. Successivamente, due rappresentanti della Comunità del Parco sono decaduti dall’incarico. L’Ente Parco, con nota del 13 giugno scorso, ha trasmesso la deliberazione con cui sono stati designati i due nuovi rappresentanti del Consiglio Direttivo, per i quali il Ministero sta svolgendo le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della nomina. Si segnala, altresì, che è stata raggiunta la necessaria intesa con il Presidente della Regione Liguria e che, a breve, sarà pronto il pacchetto complessivo delle nomine di tutti gli incarichi ancora vacanti, tra cui rientra anche quello in argomento – nella persona di Donatella Bianchi – che si ritiene potrà essere presentato per il parere di Camera e Senato entro la fine di luglio.
Nel Comune di Zocca la Meta S.p.A., ora Herambiente S.p.A., aveva realizzato una discarica in località Roncobotto sul territorio comunale. Nella convenzione tra il Comune ed Herambiente, stipulata nel 2003, veniva stabilita la corresponsione, da parte di Herambiente, di un ristoro del disagio ambientale commisurato ai rifiuti conferiti nella discarica medesima. Tale indennizzo era quantificato, dal 1° gennaio 2009, in € 18 a tonnellata e soggetto a rivalutazione. Nel 2013 Herambiente ha dichiarato risolta la convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Si è aperta, a quel punto, una controversia tra Herambiente ed il Comune in relazione alla quantificazione dell’indennità di disagio ambientale. Nel 2016 il Comune di Zocca ha notificato alla Società un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 2.034.282,93, al quale Herambiente ha proposto opposizione. Il Giudice ha invitato le parti ad una mediazione per risolvere la controversia. La transazione, preceduta e accompagnata dai numerosi pareri dei soggetti coinvolti, tra cui quelli del Revisore dei conti e della Corte dei Conti, e si è conclusa con la corresponsione al Comune di una somma complessiva di € 1.400.652,00, dunque pari al 70% circa della somma pretesa.
Relativamente al tema delle plastiche nelle acque marine, il Ministero dell’ambiente, quale Autorità competente per l’implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, ha aggiornato con DM del 15 febbraio 2019 la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali per tutti i descrittori qualitativi, compresi i rifiuti marini (descrittore 10). A tale riguardo, peraltro, il Ministero dell’ambiente è a capo, dal 2015, del coordinamento di un programma di monitoraggio nazionale che comprende, per il descrittore 10, i rifiuti marini spiaggiati, flottanti, i microrifiuti e i rifiuti ingeriti da animali marini. Come previsto dalla Direttiva, che si compone di diverse fasi ripetute ogni sei anni, anche il programma di monitoraggio è attualmente in revisione e si prevede il suo aggiornamento entro il 2020.
Per quanto riguarda il brevetto denominato “SAURO”, questa soluzione tecnologica è stata brevettata dal Dipartimento di Protezione Civile in data 8 agosto 2014 con il titolo “Trasportatore per il sollevamento di rifiuti galleggianti o vicini al pelo libero dell’acqua”. Successivamente il brevetto è stato esteso in Europa con certificato di registrazione dell’11 aprile 2018 depositato in Francia, Germania, Finlandia e Regno Unito; in Giappone con certificato rilasciato il 27 aprile 2018 ed è in corso di regolarizzazione anche in Canada. La Protezione Civile ha segnalato che il sistema in parola non è immediatamente operativo e che sono in corso interlocuzioni con il CNR per la valorizzazione del brevetto. Si rappresenta, inoltre, che il sistema “SAURO” è stato oggetto di apposita convenzione, siglata nel 2015, tra il Dipartimento di Protezione Civile e la Marina Militare Italiana, che stabiliva le modalità di collaborazione finalizzate allo studio e allo sviluppo dello stesso. Il suddetto accordo è scaduto nel 2016 e la Forza armata ha rappresentato la propria disponibilità al rinnovo dello stesso e ad utilizzare una unità navale per la sperimentazione di un prototipo dell’apparecchiatura in scala reale. Il Ministero dell’Ambiente, dal canto suo, potrà rendersi disponibile a valutare l’opportunità di una sperimentazione del progetto, anche sulla base di accordi con le altre amministrazioni territoriali competenti.
Per quanto attiene, infine, alla direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente, pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea del 12 giugno scorso, il Ministero si adopererà per un solerte recepimento, nel rispetto del termine di due anni fissato dall’art. 17 della Direttiva medesima, nel corso del quale sarà assicurata anche la consultazione dei soggetti portatori di interesse.
Con decreto del Ministero dell’ambiente n. 223/2014 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole alla realizzazione dell’opera TAP subordinato alle prescrizioni ivi impartite. Il parere di VIA non costituisce un’approvazione, ma si limita a verificare la compatibilità ambientale delle opere sulla base di un progetto “definitivo”. Con particolare riferimento al pozzo di spinta, la prescrizione A.5) prevede che, prima di procedere a qualsiasi operazione inerente alla costruzione del micro tunnel ed alle opere ad esso connesse, venga presentato il progetto esecutivo di tutte le opere previste all’approdo che, a sua volta, dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione della VIA. Con parere n. 2659 del 2 marzo 2018, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha espresso parere positivo riguardo all’esclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Micro tunnel di approdo al tratto italiano del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, verifica di assoggettabilità presentata in ottemperanza alla prescrizione A5) del DM 223 dell’11.09.2014”. A tale riguardo, si segnala, inoltre, che nelle controdeduzioni formulate dal Gruppo Istruttore, all’esito dell’analisi istruttoria, e relative alle osservazioni sulla tenuta, viene sottolineato che “il pozzo di spinta del micro tunnel è stato progettato e sarà realizzato a perfetta tenuta idraulica e per tale motivo l’acqua dolce di falda presente nel tratto a terra non potrà miscelarsi in nessun modo con l’acqua di mare presente all’interno del cavo micro tunnel.”. Per quanto concerne, infine, le asserite difformità delle dimensioni del pozzo di spinta rispetto al progetto approvato, si osserva che dalla tavola “OP100-C10713-160-C-DQT-0002-03” non è dato ricavare le misure di 14x12x8,15(h) riportate nell’atto ispettivo.
Secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, sulla base degli indirizzi del PGR 2015, a suo tempo assoggettato a VAS e ad inchiesta pubblica, le Province e la Città Metropolitana di Genova hanno elaborato, rispettivamente, i Piani d’Area provinciali ed il Piano metropolitano, a loro volta assoggettati a VAS (avviatasi nel 2016 e conclusasi con il parere motivato positivo con prescrizioni in data 21 dicembre 2017), approvandoli poi a conclusione positiva della fase di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del parere motivato VAS. Tra questi, il Piano d’Area della Provincia della Spezia è stato definitivamente approvato il 6 agosto 2018. I quattro Piani d’Area provinciali ed il Piano metropolitano sono stati poi recepiti nel Piano d’Ambito, approvato anch’esso il 6 agosto 2018. L’assetto impiantistico complessivo prefigurato prevede un impianto di trattamento TMB/CSS, una discarica di servizio e un biodigestore per ogni provincia. Con specifico riferimento al Piano d’Area omogenea spezzino, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, lo stesso ha sottolineato il ruolo centrale dell’impianto di trattamento dell’indifferenziato di Saliceti, mentre per la realizzazione del digestore anaerobico ha confermato l’adeguatezza dell’area di Boscalino, Arcola, ma ha anche stabilito di ritenere “possibile la collocazione di un impianto per la digestione anaerobica della frazione organica in una delle aree già identificate”, mediante applicazione dei criteri di selezione con i conseguenti esiti localizzativi, al capitolo 10 del Piano Provinciale di Gestione del 2003, che risultano tutt’ora conformi ai nuovi criteri forniti dalla Regione Liguria ai sensi dell’art. 199, comma 3, lett. h/i del D.Lgs. 152/2006, “se non decadute in ragione di elementi di valutazione aggiornati anche alla luce degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio a partire dal 2011, che hanno comportato una revisione dei criteri di salvaguardia per il dissesto idro-geologico”. Tra queste aree è compresa anche l’area in località Saliceti attigua all’attuale impianto di trattamento RSU. Alla luce delle considerazioni esposte, per quanto attiene alla proposta presentata da ReCos S.p.A. di realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano e compost di qualità in loc. Saliceti, la Regione ha infine rappresentato che la stessa potrà compiutamente essere valutata nella fase di Valutazione di Impatto Ambientale integrata nell’iter del richiesto Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel corso della quale potranno e dovranno adeguatamente essere valutati aspetti quali impatti cumulativi e confronto comparativo tra opzioni alternative.
Con riferimento alle questioni poste si osserva che, in considerazione dell’esigenza di operare una complessiva revisione della regolazione dei sedimenti della Laguna di Venezia e addivenire al superamento del Protocollo Fanghi datato 8 aprile 1993, anteriore e, pertanto, non coordinato con importanti normative ambientali, sia a livello europeo che nazionale, e tenuto conto dell’aumentata disponibilità di dati e metodi scientifici per la valutazione della qualità dei sedimenti, l’Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali ha coordinato, nel 2017, la costituzione di un Gruppo tecnico di Lavoro – formato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Venezia, da ISPRA, da ARPA Veneto, dalla Regione Veneto e dalla stessa Autorità di Bacino – incaricato della predisposizione di un Protocollo recante le “Nuove Linee Guida per la Gestione dei Sedimenti della Laguna di Venezia”. Al termine di quasi due anni di tavoli, riunioni e approfondimenti scientifici, lo scorso mese di marzo è stata predisposta l’ultima versione del documento recante la: “Definizione di nuove linee guida per la gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia – dal Protocollo d’intesa del 1993 al D.M. 173/2016”, che consente una gestione più agevole dei sedimenti per la ricostruzione di strutture morfologiche. Il documento è stato condiviso anche dagli Enti competenti in Laguna oltre che dalla Regione Veneto che partecipava ai tavoli tecnici. Ispra ha richiesto, nel corso dell’incontro di condivisione del documento, una serie di sondaggi aggiuntivi che il Provveditorato ha disposto di effettuare e i cui risultati saranno disponibili entro il mese di luglio. Successivamente, sarà effettuato l’invio della documentazione completa a tutti gli Enti competenti per la definitiva condivisione e l’eventuale ratifica. Il Ministero dell’ambiente, ha richiesto il coinvolgimento dell’Istituto Superiore di Sanità e una preventiva sperimentazione della metodologia individuata dal predetto Protocollo. Il Provveditorato ha già contattato l’ISS, evidenziando l’urgenza della questione e ha programmato un apposito incontro di presentazione e condivisione previsto per la prossima settimana. Si rappresenta, altresì, che la gestione dei fanghi non può essere disgiunta dall’approvazione della VAS sul Nuovo Piano Morfologico della Laguna (già oggetto di numerose osservazioni), al quale è strettamente connessa. Infatti, il nuovo Protocollo, che permetterà le attività di movimentazione sedimenti, dalla manutenzione dei canali navigabili alla cura della morfologia lagunare, è parte importante del Nuovo Piano Morfologico della Laguna, anch’esso in corso di approvazione, nel cui ambito dovrà essere valutata anche la compatibilità delle opere di protezione della cassa di colmata B.