Con riferimento alle questioni poste, si segnala che è stato recentemente approvato il decreto legislativo n. 183 del 15 novembre 2017, recante Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193.
Il provvedimento fornisce indicazioni in merito alla limitazione dell’emissione nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché riordina il quadro normativo concernente gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Tale provvedimento mira a legittimare le normative emanate dalle regioni sulle emissioni odorigene, oggetto di molteplici contestazioni e contestazioni legali, e a dare avvio ad un processo di sistemazione su scala nazionale della normativa ambientale per le emissioni medesime. Il predetto decreto ha, infatti, modificato l’articolo 272- del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo una specifica possibilità per la normativa regionale di reintrodurre misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti. Tale potere esisteva già in precedenza ed è stato per anni esercitato, sia pure in termini eterogenei, dalle autorità competenti sul territorio.
La norma si propone, pertanto, di assicurare, alla luce delle esperienze derivanti dalle applicazioni regionali locali, una base comune per la progressiva definizione di criteri uniformi a livello statale.
Questa finalità viene perseguita dal comma 2 del citato articolo 272-, che stabilisce la possibilità di elaborare indirizzi in relazione alle misure di limitazione delle emissioni odorigene, anche prevedendo specifici valori limitati e prescrizioni. Tale attività è in fase di avvio presso il Ministero dell’ambiente.
A ciò si aggiunga che, secondo quanto riferito dall’ISPRA, il sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, nell’ambito del programma triennale delle attività 2014-2016, esteso all’anno 2017, ha redatto un’apposita linea guida al fine di disporre di un quadro di riferimento comune, data l’eterogeneità delle esperienze acquisite e della metodologia di approccio utilizzato nella valutazione delle emissioni odorigene. La linea guida intende fornire agli enti di controllo informazioni utili per la scelta degli approcci adeguati ed effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione di tali emissioni, tenendo conto del più recente stato dell’arte relativamente alla normativa, alle metodologie utilizzabili e più robuste, alla ricognizione delle esperienze di successo in corso e alle tecnologie disponibili.
La programmazione e realizzazione della suddetta linea guida risponde, altresì, all’esigenza di approfondimento nell’ambito dell’attività del SNPA desumibile dall’attuale normativa ambientale nazionale, che non appare sufficientemente dettagliata a fronte della complessità della problematica e dell’impatto olfattivo.
Con riferimento al tema dell’autorizzazione integrata ambientale, premesso che l’articolo 272- attesa la propria collocazione, non si estende agli impianti di gestione rifiuti, si segnala comunque che la valutazione dell’impatto olfattivo è presa in considerazione nell’ambito dei procedimenti autorizzativi dell’attività industriale, ove vengano prodotte emissioni odorigene. Ricorre, infatti, in molti dispositivi AIA la formulazione di specifiche prescrizioni concernenti la procedura delle predette emissioni: di norma, ad essere imposto è il monitoraggio dell’emissione di sostanze odorigene, che viene abbinato alla valutazione della qualità dell’aria presso i recettori sensibili. All’esito di tale attività di monitoraggio e nel caso di rilevazione di problematiche di odori, viene usualmente prescritto ai gestori degli impianti di presentare un piano di adeguamento, con la definizione di misure volte a risolvere le criticità rilevate. Inoltre, talvolta, vengono prescritte nei piani di monitoraggio e di controllo dell’AIA, campagne periodiche di misure olfattive anche all’esterno degli insediamenti industriali.
In merito, infine, alla questione relativa alla possibilità di attuare misure volte alla riduzione del conferimento dei rifiuti, si rappresenta che la prevenzione è tra le azioni prioritarie nella gestione dei rifiuti, che sono soggetti a specifici programmi regionali di riduzione, in particolare quelli biodegradabili, i quali, durante il trattamento, possono generare emissioni odorigene moleste se non correttamente gestite.
Lascio il link della Web Tv della Camera dei Deputati